Il Decreto Legislativo 494/1996 (art.3 comma 6) dice che “il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.”
Anzi, giusto per essere chiari, è norma (lo prevedono generalmente i regolamenti edilizi) che in tutti i cantieri di lavoro debba essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell’amministrazione pubblica interessata ai lavori;
b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e direttore dei lavori;
c) nome, cognome e qualifica del coordinatore per la progettazione dei lavori di cui all’art. 3 del D. Lgs 494/96;
d) generalità dell’impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
e) nome, cognome e qualifica del responsabile dei lavori di cui all’art. 2 del D. Lgs. 494/1996 qualora designato o dell’assistente;
f) nome, cognome e qualifica del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’art. 13 del D. Lgs 494/96;
g) indicazione del numero e della data della concessione edilizia o dell’autorizzazione.
Da settembre (quindi ormai da sei mesi) una popolazione complessa (allievi, docenti, personale) è ospite di un cantiere privato all'interno di un edificio scolastico in cui impresa di costruzioni e lavoratori del settore scolastico convivono con disagi rispettivi.
Non è ben chiaro se sia la popolazione scolastica abusiva all'interno dell'edificio privato, o l'impresa di costruzioni abusiva all'interno dell'edificio scolastico. Certo è che la normativa sopra riportata (che andrebbe integrata col TU 81/08, ma non mi dilungo per evitare sbadigli) viene tenuta in poca considerazione se solo si deve far caso alla mancante segnalazione di attività edilizia (o cantiere). Ai lettori la giusta interpretazione.